WE ARE CONFIDENT OF OUR CONFIDENCE
Siamo orgogliosi di presentare il primo e unico Codice Analogico delle Attivita' Fiduciarie
Una proposta interpretativa deflazionista delle norme sulle attività fiduciarie
La Nostra Società
La Società fiduciaria è lo strumento più versatile che l’ordinamento italiano possiede. Conoscerlo in tutte le sue prerogative consente di utilizzarlo appieno e in ognuna delle sue innumerevoli applicazioni.
L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, dall’articolo 3 bis, decreto legislativo del 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge il 13 aprile 1987, n. 148 e dal decreto legislativo del 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge il 1 agosto 1986, n. 430, nonchè delle numerosissime leggi intervenute sulla materia.
Grazie a queste peculiarità e alla pluriennale competenza professionale di cui si avvale, Brianza Fiduciaria è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, lecita, le venga prospettata.
A oggi non vi è caso esaminato che non abbia trovato la propria più adatta soluzione.
In Italia ci si sta accorgendo che la società fiduciaria è l’istituto che, per la sua connaturata polivalenza, risponde alla pragmaticità dei mercati e degli operatori.
In virtù di queste caratteristiche, la società fiduciaria può assumere incarichi di natura di volta in volta diversa e diversamente complessa.
Va, tuttavia, ricordato che sebbene questi incarichi facciano parte dell'attività tipica di ogni società fiduciaria in quanto tale, non è per converso corretto affermare che qualsiasi società fiduciaria è in grado di assolvere qualunque tipo di incarico.
La capacità di adempiervi dipende, come indicano sia la legge istitutiva sia il regolamento di attuazione, dagli uomini che ne fanno parte e dalla "struttura" di cui essa è dotata.
Brianza Fiduciaria s.r.l. rappresenta una realtà in grado di offrire la massima duttilità per risolvere ogni esigenza della clientela anche la più evoluta.
Riservatezza è ciò che cerca chi si rivolge alla «vasta categoria dei negozi fiduciari» (Corte di Cassazione, 9.5.2014, n. 10105).
Non si ha disclosure senza closure: soltanto se vi e' riservatezza si puo' avere disclosure.
L'intestazione fiduciaria e' essenzialmente riservatezza.
Vi sono momenti, come l’attuale, in cui la contrapposizione tra “trasparenza” e “riservatezza” è molto accesa e, da fonti autorevoli, si lamenta eccesso di trasparenza. L’impegno prioritario di chi offre servizi fiduciari è garantire tutela alla riservatezza dei propri Fiducianti, nel rispetto dei limiti consentiti dall’ordinamento, che è anche obbligo contrattuale che si assume la società fiduciaria.
Il principale dei limiti è il segreto professionale, come previsto dal codice penale (Libro secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti) art. 622 – Rivelazione di segreto professionale: «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa....».
È giusta causa quella che consente alla società fiduciaria di rispondere a chi è legittimato da apposita legge dello Stato a chiederle di svelare le generalità del proprio fiduciante.
La differenza tra un “fiduciario” e "l’altro” è la pervicacia nel controllare e affrontare la giusta causa a rispondere a chi, in nome della trasparenza, chiede di conoscere il “chi è” il Fiduciante.
Non è la massa amministrata che qualifica la società fiduciaria, ma la assistenza che riesce ad assicurare ai propri Fiducianti, in tutte le sedi ciò si renda necessario.